Articolo 1
È costituita l’associazione “Nord-est digitale”. Essa è una libera associazione e senza scopo di lucro. Ha sede in Venezia.

Articolo 2
Essa persegue le seguenti finalità:
a) Promuovere e diffondere la cultura del digitale in tutte le sue forme con particolare attenzione al territorio del nord est Italiano;
b) Organizzare corsi, eventi, manifestazioni, barcamp;
c) Programmare attività di formazione mediante l’organizza­zione di corsi, seminari, workshop, mostre, incontri di di­vulgazione, concorsi;
d) Promuovere le attività dell’Associazione attraverso i mo­derni strumenti web e di social networking;
e) Incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali nella cittadi­nanza attiva;
f) Collaborare con enti pubblici e privati, scuole, università, centri di ricerca, associazioni culturali, consorzi e coopera­tive che perseguono scopi e finalità affini;
g) Aderire a organismi nazionali e internazionali che abbiano obiettivi similari;
h) Realizzare prodotti editoriali cartacei e digitali;
i) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta ido­nea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

Articolo 3
L’Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono Soci coloro che sottoscrivono la tesse­ra dell’Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno entro il 31 gennaio in unica soluzione non rimborsabile. La quota associativa è indicata nel Regolamento dell’Associazio­ne. I Soci accettano senza riserve lo statuto.

Articolo 4
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, deter­minate annualmente dall’Assemblea dei Soci, dai contributi di Enti, di privati e di associazioni, da oblazioni, lasciti e donazio­ni e da occasionali attività aventi lo scopo legato al consegui­mento delle finalità associative.

Articolo 5
L’ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Articolo 6
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente sta­tuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le delibera­zioni assunte dagli organi preposti.

Articolo 7
Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratui­to, salvo il rimborso delle spese sostenute a seguito di preven­tivo approvato dal Consiglio direttivo.

Articolo 8
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regola­menti, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventi­vo, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato dispone di un solo voto. Non è ammessa delega.

Articolo 9
I Soci cessano di appartenere all’associazione: a) Per dimissioni volontarie previa comunicazione al Consiglio direttivo; b) Per morosità; il Socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 30 gg. dalla scadenza, verrà di di­ritto escluso dall’Associazione; c) Per espulsione deliberata dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute non in linea con i principi dell’Associazione. L’espulsione non è appellabile.

Articolo 10
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordi­narie dell’Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua.

Articolo 11
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
> L’Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria);
> Il Consiglio direttivo;
> Il Presidente.
L’Associazione si avvale di un Comitato scientifico che ha fun­zioni di indirizzo e di strategia e vi partecipano personalità del mondo della cultura, delle tecnologie e delle scienze. I parte­cipanti al Comitato scientifico sono anche soci onorari dell’As­sociazione.

Articolo 12
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’As­sociazione, è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è compo­sta da tutti i soci. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati. La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordi­naria avverrà, mediante comunicazione con posta elettronica o in qualsiasi altra forma eventualmente stabilita dal Consiglio direttivo almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea.

Articolo 13
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
> elegge il Consiglio direttivo;
> approva il bilancio preventivo e consuntivo;
> approva il programma delle attività dell’Associazione;
> approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statu­to e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Articolo 14
Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.

Articolo 15
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, è eletto dall’Assemblea dei Soci ogni quattro anni su una lista unica aperta a tutti i Soci. I mem­bri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione, alla prima ri­unione utile, con il primo dei non eletti. Possono far parte dei Consiglio gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Se­gretario, il Tesoriere, il Presidente del Comitato scientifico ed eventuali altre cariche che si rendessero necessarie. Le delibe­razioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

Articolo 16
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
> deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
> predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
> formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
> redigere il rendiconto preventivo e consuntivo, curare l’ordinaria amministrazione, deliberare le quote annue;
> programmare le attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell’Associazione.

Articolo 17
Il Consiglio direttivo risponde del buon andamento dell’Asso­ciazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

Articolo 18
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, sotto­scrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazio­ne. Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in tutte quelle mansioni nelle quali viene delegato. Al Presidente, sulla base delle direttive dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo, compete pro­muovere l’attività dell’Associazione. In caso di necessità e di urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, previa contestuale convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’As­semblea ordinaria e straordinaria dei Soci, cura l’applicazione delle rispettive deliberazioni, sorveglia sul buon andamento dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto.

Articolo 19
Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presi­dente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e si occupa della corrispondenza. Il Tesoriere cura la regola­re tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio direttivo.

Articolo 20
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che ri­terrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali non­ché di modificare temporaneamente o permanentemente la sede.

Articolo 21
La durata dell’Associazione è illimitata e potrà terminare solo su delibera dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 22
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa, tolte le passività, verranno distribuiti ad un’asso­ciazione o ad un ente scelti dall’Assemblea avente fini analo­ghi a quelli dell’Associazione stessa.

Articolo 23
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.